Il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 ha previsto ulteriori disposizioni restrittive per la mobilità e
contestualmente sono state stabilite nuove misure di
ristoro.
Per quanto riguarda le misure restrittive, occorre mettere
insieme più disposizioni:
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 , in vigore dal 3 dicembre e
fino al 15 gennaio 2021. Tale decreto aveva
ripreso l'impostazione del precedente decreto presidenziale
del 3 novembre 2020 , prevedendo misure
differenziate a seconda del colore (giallo, arancione,
rosso) assunto dalle diverse Regioni e Provincie
Autonome, colore che a sua volta veniva definito, a seconda
dell'evolversi della situazione epidemiologica,
in base alle diverse ordinanze emanate dal Ministero della
Salute.
- il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 , con il quale è stato
previsto il divieto di ogni spostamento in entrata ed in
uscita tra territori di diverse regioni o province autonome,
a far data dal 21 dicembre 2020 e fino al 6
gennaio 2021; questa misura resta pienamente in vigore.
- Il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020, che fatte salve le
disposizioni del D.L. 2 dicembre 2020, n. 158,
rivede l'impianto generale, prevedendo:
·
mantenimento su tutto il territorio nazionale
del "coprifuoco" dalle 22.00 alle 5.00 del mattino successivo;
·
l'istituzione, in tutto il territorio nazionale,
della "zona rossa" per le giornate del 24-25-26 e 27 dicembre,
31
dicembre, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.
Nelle "giornate rosse" sono vietati tutti
gli spostamenti, anche nell'ambito del medesimo Comune,
fatte salvi i consueti motivi di lavoro, necessità e salute,
che dovranno essere autocertificati;
·
l'istituzione, in tutto il territorio nazionale,
della "zona arancione" per le giornate del 28, 29 e 30
dicembre e
del 4 gennaio.
Nelle "giornate arancioni" ci si potrà muovere
liberamente, senza necessità di autocertificazione, all'interno del proprio
Comune, mentre lo spostamento tra Comuni diversi potrà
essere effettuato solo per esigenze di salute, urgenza o lavoro,
da autocertificare (quanto allo spostamento tra Regioni, già
a partire dal 21 dicembre).
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
(ovvero i giorni feriali, "arancioni") sono autorizzati
gli spostamenti tra comuni diversi, ma questa facoltà è concessa
solo a con riferimento ai Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una
distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi
confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di provincia:
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6
gennaio 2021 (intero periodo delle festività, sia nei
giorni "arancioni" che in quelli
"rossi") è consentito lo spostamento verso una sola abitazione
privata,
ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in
un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e
le ore 22.00, nel limite di due persone ulteriori rispetto a
quelle ivi già conviventi. Nel computo delle due
persone non rilevano i minori di anni 14 sui quali si
esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non
autosufficienti conviventi.
In forza della reintroduzione delle "zone
rosse" e "zone arancioni" su tutto il territorio nazionale, a
seconda
dei giorni stabiliti dal decreto, scattano
conseguentemente le misure restrittive all'operatività delle imprese.
Per quanto riguarda i "giorni arancioni",
ovvero il 28, 29 e 30 dicembre ed il 4 gennaio 2021, sono sospesi i
servizi alla ristorazione, mentre proseguono il commercio al
dettaglio ed i servizi alla persona.
Quanto alla ristorazione:
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati
i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o
contenere il contagio;
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto, senza limiti
di orario;
- resta consentito l'asporto, ma solo fino alle ore 22,00,
con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli
aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
Commercio al dettaglio ed ai servizi alla persone sono
autorizzati.
Per quanto riguarda i "giorni rossi",
invece, ovvero il 24-25-26 e 27 dicembre, il 31 dicembre 2020, nonché
1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sono sospesi i servizi alla
ristorazione, ed anche il commercio al dettaglio ed i
servizi alla persona, salvo le attività essenziali.
Possono restare aperti, durante tutto il periodo delle
festività, le seguenti attività di commercio al dettaglio:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con
prevalenza di prodotti alimentari e bevande
(ipermercati, supermercati, discount di alimentari,
minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di
computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:
47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita
di sigarette elettroniche e liquidi da
inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in
esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e
per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco:
47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano
e materiali da costruzione (incluse ceramiche e
piastrelle) in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli
igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e
prodotti per l'agricoltura e per il
giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e
sistemi di sicurezza in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e
forniture per
ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per
bambini e
neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria
personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e
articoli per il tempo libero in esercizi
specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed
accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi
specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione
medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di
profumeria e di erboristeria in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per
animali domestici in esercizi
specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e
per
riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per
la lucidatura e
affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e
cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e
bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante,
bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi,
detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e
calzature per bambini e
neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto
effettuato via internet, per televisione, per
corrispondenza, radio,
telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Quanto alle attività inerenti i servizi alla persona
possono restare aperti, durante tutto il periodo delle
festività, le seguenti attività di servizi alla
persona:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e
pelliccia
- Attività delle lavanderie
industriali
- Altre lavanderie,
tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività
connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Le nuove misure
restrittive, per la prima volta, sono state accompagnate dall'immediata
previsione di ristori.
E' previsto un contributo a fondo perduto ad erogazione
automatica, ovvero senza necessità di presentare istanza.
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 2 D.L.
172/2020ALLEGATO 1 D.L. 172/2020
(ATECO attività prevalente ammessa al beneficio):
CODICE ATECO (56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da
asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi,
banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
Le condizioni per fruire del nuovo ristoro sono:
- l'aver partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020;
- la partita IVA non deve essere stata aperta dopo il 30
novembre 2020.
Il decreto prevede che il contributo, pari al 100% di quanto
già percepito e non restituito con riferimento al
contributo a fondo perduto del D.L. "Rilancio", e
con un massimo di 150.000 euro, spetti esclusivamente ai
soggetti che hanno già beneficiato di detto contributo.
Il collegamento al Decreto Rilancio comporta l'esclusione di
molti contribuente ed è auspicabile che in sede
di conversione vengano apportate in tal senso delle
modifiche.
Continueremo a tenervi aggiornati
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