Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, con provvedimento
Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, sono state definite le modalità attuative della cessione dei
crediti d'imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL
18/2020 convertito) e per la locazione
degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020), come previsto
dall'art. 122 del DL 34/2020.
La comunicazione
dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata:
i) dal 13.7.2020
al 31.12.2021;
ii) direttamente dai
soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi;
iii) utilizzando esclusivamente le funzionalità
rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle
Entrate.
La comunicazione, redatta
secondo il modello allegato al provvedimento, deve contenere, a pena d'inammissibilità:
i) il codice fiscale del
soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta;
ii) la tipologia del credito
d'imposta ceduto;
iii) soltanto per il credito di cui all'art. 28 del
DL 34/2020, il tipo di contratto a cui
si riferisce (locazione/affitto, leasing, concessione, contratto di servizi
a prestazioni complesse, affitto d'azienda);
iv) l'ammontare del credito d'imposta maturato;
v) soltanto per il credito di cui all'art. 28 del
DL 34/2020, i mesi a cui si riferisce
(marzo e/o aprile e/o maggio, oppure - per le strutture turistico-ricettive con
attività solo stagionale - aprile e/o maggio e/o giugno); vi) l'importo del credito
d'imposta ceduto;
vii) gli estremi di registrazione del contratto
in relazione al quale è maturato il credito d'imposta;
viii) il codice fiscale del
cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a
ciascuno di essi;
ix) la data in cui è avvenuta la cessione del
credito.
I cessionari utilizzano i
crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati
utilizzati dal cedente.
Dal giorno
lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa
accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità
dell'Agenzia, i cessionari possono
quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24.
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