Obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

 Il Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, ha esteso l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. Questa circolare affronta gli obblighi previsti con particolare riguardo al settore privato, le sanzioni in caso di mancato rispetto della norma, le condizioni per ottenere il Green Pass e la sua durata. Infine, un riepilogo cronologico delle decorrenze in merito all’obbligo vaccinale ed all’obbligo del possesso del Green Pass.

Le disposizioni per il settore lavorativo privato

L’art. 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza:

  • a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato;
  • a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni;

 è sia fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La norma pone i datori di lavoro come soggetti preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni che i lavoratori devono osservare. Stabilisce tra l’altro che nei confronti dei lavoratori “esterni”

(ad esempio: operanti in appalti e servizi, somministrati, in distacco ecc.) il rispetto di tali obblighi sia effettuata sia dal datore “utilizzatore” che dal datore di lavoro con cui è instaurato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  • definirne le modalità operative di verifica, prevedendo prioritariamente, ove possibile, a che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuare, tramite atto formale, i soggetti incaricati alle verifiche ed accertamento delle violazioni degli obblighi.

 Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro inadempiente?

A carico del datore di lavoro che:

  • ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro,
  • o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento

             e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso,

è è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000.

La sanzione pecuniaria sopra specificata sarà irrogata al datore di lavoro dal Prefetto che sarà informato dai soggetti incaricati ai controlli.

 Quali conseguenze ha il lavoratore privo della certificazione verde Covid-19?

Nel settore privato, i lavoratori che:

  • comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19
  • o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro,

è sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

è Per i giorni di assenza ingiustificata NON sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Inoltre, a carico del lavoratore che non possegga la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore,

è è applicabile (a lui personalmente) la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.

La sanzione pecuniaria sopra specificata sarà irrogata al lavoratore dal Prefetto che sarà informato dai soggetti incaricati ai controlli (datore di lavoro, suoi delegati o Pubblici Ufficiali nell’esercizio

delle proprie funzioni in caso di accesso di verifica nei luoghi di lavoro).

 Nota per le aziende con meno di 15 dipendenti.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro:

  • può sospendere il lavoratore
  • per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione,
  • e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 Come ottenere il Green Pass:

Si tratta, nel dettaglio, di un documento comprovante uno dei seguenti stati:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.

              IMPORTANTE: La norma in trattazione introduce una novità quanto al rilascio della certificazione verde è il Green pass verrà rilasciato alla data della somministrazione della prima dose e non più decorsi 15 giorni dalla stessa in caso di precedente infezione da Sars-Cov2.

  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

 La durata del Green Pass

Fondamentali modifiche, inoltre, si hanno anche con riferimento alla durata della certificazione verde.

è Ora valida per 12 mesi dalla prima dose di vaccino o per chi è guarito dal virus.

Nota

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Tampone (test antigenico rapido o molecolare)

In merito ai tamponi si specifica che:

  • il test antigenico rapido avrà validità di 48 ore dalla sua effettuazione;
  • il tampone molecolare sarà valido per 72 ore dalla sua effettuazione;

 Costo del tampone (Nota sulle farmacie)

A seguito dell’estensione dell’obbligatorietà del Green pass nelle attività lavorative, il D.L. n. 127/2021 ha stabilito l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati

Nello specifico:

  • hanno un costo di 15 euro per i maggiorenni
  • hanno un costo di 8 euro per i minorenni.
  • i tamponi sono gratuiti per coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute certificati;

lo studio ha predisposto i “modelli “ della documentazione necessaria per la gestione del Green Pass all’interno dell’azienda,

qualora foste interessati a riceverne copia potete inviare una e-mail a aleotti@studioaleotti.com con oggetto  “richiesta moduli Green Pass”.




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