In vista della progressiva riapertura
delle aziende prevista per la Fase 2 di gestione della pandemia da Coronavirus,
è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive
con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di
lavoro e delle modalità lavorative, anche a costo di ridurre o sospendere
temporaneamente le attività stesse.
E’ stato siglato il 24 aprile 2020 un
protocollo condiviso di regolamentazione che fornisce indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia
in corso.
La prosecuzione delle attività produttive
deve avvenire unicamente in presenza di condizioni che assicurino alle persone
che lavorano adeguati livelli di protezione: per questa ragione si prevede
espressamente che la mancata attuazione del Protocollo può comportare la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Qualora dovesse rendersi necessario, al
fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e
la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro, è possibile ricorrere
agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa.
Il decreto liquidità ha ampliato il
credito d'imposta al 50%, già previsto dal decreto Cura Italia, per le spese di
sanificazione dei locali e per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale compresi mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di
protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. E’ agevolato
inoltre l’acquisto dei dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i
lavoratori.
Procedure di informazione
L’azienda informa tutti i lavoratori e
chiunque entri in azienda circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali, appositi volantini informativi che contengano le seguenti informazioni:
- obbligo di rimanere al proprio domicilio
in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- impossibilità di far ingresso in azienda
laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
- impegno a rispettare tutte le
disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda;
- impegno a informare tempestivamente e
responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda, inoltre, fornisce una
informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Modalità di ingresso in azienda
Il personale, prima dell’accesso al luogo
di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso
ai luoghi di lavoro e le persone saranno isolati, fornite di mascherine e
invitate a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni.
N.B. La rilevazione in tempo reale della
temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto,
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare
il dato acquisto;
3) definire le misure di sicurezza e
organizzative adeguate a proteggere i dati.;
I dati raccolti possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative;
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto
al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da
garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
L’ingresso in azienda di lavoratori già
risultati positivi all’infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Modalità di accesso fornitori
E’ necessario individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi, senza accedere agli uffici per nessun
motivo, e le necessarie fasi di approntamento delle attività di carico e
scarico dovranno essere svolte rispettando la rigorosa distanza di un metro
Per i soggetti esterni è necessario
predisporre servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di
quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
In caso di lavoratori dipendenti da
aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori,
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al
tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente
ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi
utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare,
all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo
aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
Pulizia e sanificazione dei locali
L’azienda assicura la pulizia giornaliera
e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago.
Inoltre, la pulizia e sanificazione va
effettuata·nel caso di presenza di
una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, oltre che a fine
turno. E’ altresì necessario procedere alla sanificazione periodica di
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia
nei reparti produttivi.
Misure per il personale dipendente
Il Protocollo fornisce le seguenti
raccomandazioni organizzative generali:
- utilizzo da parte delle imprese di
modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
- incentivazione delle ferie e i congedi
retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti
aziendali non indispensabili alla produzione;
- adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale.
L’azienda mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani, tramite dispenser collocati in punti facilmente
individuabili, ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone
Qualora il lavoro imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
L’accesso agli spazi comuni, comprese le
mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. I lavoratori che non
necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere
posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Occorre provvedere alla organizzazione
degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Deve essere garantita la sanificazione
periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa,
delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Le imprese potranno:
- disporre la chiusura di tutti i reparti
diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimoludazione dei
livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei
dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
N.B. Sono sospese e annullate tutte le
trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate
o organizzate.
L’articolazione del lavoro potrà essere
ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Si favoriscono orari di ingresso/uscita
scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, spogliatoi, sala mensa) dove è possibile, occorre dedicare una
porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza
di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Le riunioni in presenza non sono
consentite: qualora necessari ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e,
comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi
interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza.
Il Protocollo specifica opportunamente che
il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli aziendali in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non comporta l’impossibilità a
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria deve proseguire
privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e
le visite da rientro da malattia. Il medico competente segnala all’azienda
situazioni di particolare fragilità, anche in relazione all’età, e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e potrà suggerire l’adozione di eventuali
mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della
diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Per il reintegro progressivo di lavoratori
dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
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