Reddito di emergenza: presentazione delle domande entro il prossimo 31 luglio 2020

Gentile lettore,

con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 3.6.2020 n. 69, l’INPS ha illustrato le condizioni per la gestione delle domande di Reddito di emergenza (REM) di cui all’articolo 82 del DL 34/2020 che si concretizza in una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

Con riferimento a tale agevolazione viene precisato che il beneficio:

i)              può essere richiesto telematicamente all'INPS da uno dei componenti del nucleo familiare, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare;

ii)            è riconosciuto ai nuclei in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, di determinati requisiti di residenza ed economici;

iii)          è incompatibile con le indennità COVID-19, con le prestazioni pensionistiche (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), con i redditi di lavoro dipendente inferiori alla soglia

           massima del redito familiare (840,00 euro) e con il reddito/pensione di cittadinanza;

iv)           erogato per due mensilità a partire dal mese di presentazione della domanda e l'accredito avviene secondo le modalità indicate dal richiedente.

Al riguardo, si precisa che il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste spa), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

La circolare fornisce, infine, alcuni esempi di calcolo del valore mensile del REM, in relazione alla composizione del nucleo familiare, e le istruzioni contabili.

Si precisa che il termine di presentazione delle domande di Reddito di Emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020.

Lo stabilisce l'articolo 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, in deroga a quanto stabilito dal decreto Rilancio, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020.


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