Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, in alcuni casi, gli acquirenti di immobili ubicati in
edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3
possono fruire di una detrazione fiscale del 75% o dell’85% del prezzo di
acquisto della singola unità immobiliare (c.d. “sismabonus acquisti”).
In particolare, il co.
1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso
articolo siano realizzati:
i) nei Comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519
(l’art. 8 del DL 34/2019, in vigore dall’1.5.2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3);
ii) da parte di imprese di costruzione o
di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di
interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, le
detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85%, a seconda che
dagli interventi il rischio sismico sia
stato ridotto di una o di due classi.
Affinché spetti l’agevolazione in questione le
imprese devono provvedere, entro 18 mesi
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Con la risposta ad interpello n. 409 del 10 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito qualche precisazione in relazione all’agevolazione in discorso, chiarendo che:
i) la detrazione (del 75% o dell'85%) può essere fruita da tutti gli acquirenti delle unità immobiliari e
non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero
maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente;
ii) sono escluse dell'agevolazione e la
detrazione non spetta se le procedure di
autorizzazione sono state avviante precedentemente all'1.1.2017.

Commenti
Posta un commento