Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l'Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 24.9.2019 n.
389, ha affermato che l'indicazione,
nelle fatture differite, della data dell'ultima operazione
effettuata rappresenta una facoltà, non un obbligo.
In alternativa e a
seconda dei casi, il soggetto emittente
potrà riportare il giorno di emissione della stessa o la data di fine mese
"rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta".
Con
riferimento alle fatture riferite a più
prestazioni di servizi, la risposta interpello 389/2019 esamina il caso di un operatore che esegue, nel mese di
settembre del 2019, una serie di
lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente,
riconsegna i beni lavorati emettendo un DDT con causale "reso
lavorato" e trasmette, a fine
mese, un unico documento per tutte le
prestazioni rese nel periodo, al fine di riscuotere il pagamento delle
somme dovute.
Tale fattura non può
considerarsi "differita". Occorre, infatti, ricordare che,
generalmente, le prestazioni di servizi,
pur se rese, si considerano effettuate
solo "all'atto del pagamento del corrispettivo" o,
indipendentemente da tale evento, laddove sia emessa fattura.
Nella specie, la fattura emessa dal soggetto passivo
anticipa il momento di effettuazione delle operazioni.
Quindi, nell'ipotesi
in cui queste siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente,
di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo
"Data" del file XML, la
relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre.

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