Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che nel corso del Videoforum del 15.1.2018 organizzato dal CNDCEC, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta
alle principali domande poste dai dottori commercialisti in merito agli obblighi di fatturazione
elettronica decorrenti dall'1.1.2019.
Tra le precisazioni fornite, si
segnala che:
i) i soggetti in regime
forfetario o in regime di vantaggio possono conservare analogicamente i
documenti ricevuti anche laddove avessero ricevuto la fattura elettronica
via PEC, ad esempio perché il fornitore
ne ha reperito l'indirizzo nel registro pubblico INI-PEC;
ii) le autofatture emesse per operazioni di
autoconsumo, per omaggi o per l'estrazione dei beni dal deposito IVA devono essere trasmesse al Sistema di
Interscambio con l'indicazione del codice "TD1" (e non del codice
"TD20", utilizzabile per le sole autofatture da regolarizzazione ex
art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97);
iii) le
fatture attive in formato XML, per il primo semestre 2019, recano come "data del documento"
quella del momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 del DPR
633/72);
iv) le fatture attive emesse
uno degli ultimi giorni del mese di dicembre 2018 possono essere trasmesse
al Sistema di Interscambio nei primi giorni del mese di gennaio 2019, senza che per questo siano applicate
sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 13/2018).

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