Il rendiconto annuale delle ASD


La Circolare Agenzia delle Entrate n° 18/E del 1° agosto 2018 ha analizzato le “Questioni fiscali di interesse” relative all’applicazione sulla normativa sulla “fiscalità di vantaggio” di cui godono le ASD e le SSD.
 La Circolare “de quo” partendo dalla normativa di riferimento di cui all’art.90 Legge 289/02, ha determinato il “perimetro fiscale” che devono applicare le ASD e SSD in tema di: art.148 DPR n°917/86, Legge 398/91, Modello EAS, tracciabilità bancaria e rendiconto.
A questo punto sorge spontanea la .......

?   DOMANDA
La mancata redazione del Rendiconto comporta la decadenza dal regime agevolativo di cui alla Legge 398/91?

 RISPOSTA
Con la Circolare 24 aprile 2013, n. 9, l'Agenzia della Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti contabili e formali necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
In particolare, le Entrate precisano che la mancata redazione del rendiconto ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 600/1973 non determina l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati (art. 25, comma 2, L. n. 133/1999) e non rilevati in tale rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.
Com'è noto, la possibilità di optare per il regime agevolativo di cui alla L. n, 398/1991 è riservata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che, nel corso del periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro; al raggiungimento di tale plafond non concorrono, per massimo due eventi annui e per un importo non superiore a 51.645,69 euro, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in occasione di celebrazioni, ricorrenze, ecc., mai a condizione che, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, venga redatto un apposito rendiconto per ciascuna manifestazione.
Al riguardo, la circolare in esame ha chiarito che la mancata redazione del rendiconto non produce effetti negativi nei confronti dell'associazione se i dati da inserire nello stesso  sono comunque desumibili dalla contabilità generale dell'ente sportivo dilettantistico (anche semplicemente attraverso un piano dei conti dettagliato nelle singole voci che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività), fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del D.P.R. n. 600/1973; anche in questo caso resta ferma l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazione degli obblighi relativi alla contabilità dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1197 (da 1.032 a 7.746 euro).

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