Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, in capo agli esercenti arti e professioni, il regime
applicabile alle spese di vitto e
alloggio muta secondo che tali oneri siano:
i) sostenuti dal contribuente e non rimborsati dal committente;
ii) sostenuti dal contribuente e rimborsati
dal committente;
iii) anticipati dal
committente.
Le spese in argomento sostenute
e rimaste a carico dell'artista o del professionista devono essere: i) in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75%;
ii) poi, sottoposte al limite di deducibilità del 2%
dei compensi.
A partire dal 2017
(con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le suddette soglie
di deducibilità non si estendono ai
medesimi costi se questi sono sostenuti dall'esercente arte o professione per
l'esecuzione di un incarico e addebitati
analiticamente in capo al committente, con il risultato che l'ammontare
deducibile delle spese di vitto e alloggio coincide con quello imponibile del
rimborso.
Sempre dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI
2018), la disciplina prevista, con
riferimento al 2015 e al 2016, per le
spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese
"prepagate" dal committente, relative all'esecuzione di un
incarico conferito.
Tale modifica implica la completa irrilevanza dei valori
corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo
stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:
i) sia quali compensi in natura;
ii) sia
quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

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