Il punto sulla deducibilità delle spese di vito e alloggio per artisti e professionisti


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, in capo agli esercenti arti e professioni, il regime applicabile alle spese di vitto e alloggio muta secondo che tali oneri siano:
i) sostenuti dal contribuente e non rimborsati dal committente;
ii) sostenuti dal contribuente e rimborsati dal committente; 
iii) anticipati dal committente
Le spese in argomento sostenute e rimaste a carico dell'artista o del professionista devono essere: i) in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75%; 
ii) poi, sottoposte al limite di deducibilità del 2% dei compensi
A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le suddette soglie di deducibilità non si estendono ai medesimi costi se questi sono sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitati analiticamente in capo al committente, con il risultato che l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio coincide con quello imponibile del rimborso. 
Sempre dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina prevista, con riferimento al 2015 e al 2016, per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente, relative all'esecuzione di un incarico conferito. 
Tale modifica implica la completa irrilevanza dei valori corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:
i) sia quali compensi in natura; 
ii) sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

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