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TASSAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
- Quesito
- Si
chiedono chiarimenti sulla corretta modalità di tassazione del diritto di
superficie.
- Risposta
- Alla
costituzione e alla cessione di diritti reali di superficie deve essere
applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, in
particolare, quella contenuta negli articoli 67 e 68 del Tuir.
- Più
precisamente, il citato art.
67, c. 1, lett. b) prevede che sono inclusi fra i redditi
diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali
o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione
alla qualità di lavoratore dipendente “le plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non
più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni
caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione”.
- Posto che
la costituzione del diritto di superficie in esame genera una plusvalenza
– qualora il terreno agricolo sia posseduto da meno di 5 anni e in ogni
caso per le aree fabbricabili – occorre individuare le modalità di
determinazione della stessa.
- Al
riguardo, si ricorda che, ai
sensi dell’art. 68, c. 1 Tuir, la plusvalenza
è costituita dalla differenza tra i “corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene
ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.
- Pertanto, nel caso di cessione del
diritto di superficie acquistato da meno di 5 anni, la
plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo
percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto
stesso.
- Nel caso in cui il diritto
reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la
plusvalenza sarà determinata individuando il “prezzo di acquisto” originario
del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra
il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e
il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da
applicare al costo originario di acquisto del terreno (cfr. risoluzione 10.10.2008, n.
379/E e circolare 20.04.2018, n. 6/E).

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