Gentile lettore, la
informiamo che con il DL n. 25 del
17.03.2017 è stata disposta:
i) l’abrogazione totale della disciplina del
lavoro accessorio;
ii) l’abrogazione parziale delle disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti.
La
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un documento di approfondimento del 24.03.2017 ha studiato alcune possibili soluzioni al “vuoto normativo”
lasciato dall’abrogazione del lavoro accessorio (introdotto prima nel
nostro ordinamento per attrarre e legalizzare le mansioni occasionali e
discontinue, poi abrogato in funzione degli abusi registrati). Una prima
soluzione alla problematica potrebbe essere la somministrazione di lavoro: lo schema contrattuale si presta allo
svolgimento di mansioni occasionali di una certa rilevanza (da escludere invece
per i lavoretti estemporanei e circoscritti), ma risulta formalmente molto
oneroso in termini di adempimenti (risulta infatti un vero e proprio contratto
di lavoro subordinato, con tutti gli adempimenti connessi). Le collaborazioni coordinate continuative,
pur rispondendo alle esigenze di semplicità, presentano alcune criticità per lo
svolgimento di mansioni occasionali, in quanto non è possibile definire tempi e
modi delle mansioni (elemento tipico del lavoro subordinato). Il lavoro intermittente, considerata
l’elevata elasticità dell’istituto, può considerarsi uno strumento idoneo per
lo svolgimento di lavori occasionali, ma permangono le medesime criticità
collegate a formalità e adempimenti del lavoro subordinato.

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