Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che la Fondazione Studi
Consulenti del lavoro, con il parere n.
1 del 18.02.2017, ha fornito precisazioni sulle modalità di accesso alle agevolazioni sulla produttività da parte di
aziende che sono prive di sindacato interno.
Ci si riferisce, in
particolare all’agevolazione (stabilizzata
con legge n. 208/2015) che consente
l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (o la detassazione totale
di alcuni emolumenti) sui premi versati ai lavoratori proporzionalmente al raggiungimento di obbiettivi di
produttività ed efficienza.
Essendo necessario un accordo sindacale per
attivare l’istituto ed individuare gli importi e gli obbiettivi oggetto
dell’agevolazione, la Fondazione Studi ha specificato che i datori di lavoro possono attivare la procedura interloquendo con un
sindacato rappresentativo di livello provinciale.
In mancanza di tale
procedura, invece:
i) nel caso in cui
il datore di lavoro sia iscritto ad un’associazione di categoria, è tenuto al rispetto dei contratti
territoriali sottoscritti dalla propria associazione di appartenenza in tema di
detassazione dei premi di risultato (l’adesione all’associazione obbliga a
rispettare tutti i livelli di contratto);
ii)
se l’azienda non è iscritta ad una associazione di categoria, il datore di lavoro è libero di recepire un
qualsiasi contratto collettivo territoriale (anche differente dal
territorio di stabilimento) stipulato
anche per settori merceologici diversi da quelli trattati.

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