Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che in sede di
conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) è stata nuovamente modificata la disciplina relativa alla
presentazione dei modelli INTRASTAT.
In precedenza, l’art. 4 co. 4 lett. b)
del DL 193/2016 aveva soppresso, con
decorrenza dall’1.1.2017, l’obbligo di
presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE. Con l’art. 13 co.
4-ter del DL 244/2016 (DL milleproroghe), tale
obbligo è stato ripristinato per l’anno 2017.
In base alle nuove
disposizioni solo a partire dall’1.1.2018:
i) viene abolito l’obbligo di
presentazione dei modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater, relativi alle prestazioni di servizi “generiche” (sia
rese sia ricevute) con controparti soggetti passivi IVA UE (sebbene l’art. 262
della direttiva 2006/112/CE preveda espressamente l’obbligo comunicativo per i
servizi resi);
ii) permane l’obbligo di
presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari di beni anche ai
fini statistici.
Il DL 244/2016 annuncia, inoltre, che dovranno essere definite
misure di semplificazione degli obblighi
comunicativi, finalizzate a garantire la qualità e la completezza delle
informazioni statistiche, nonché a
ridurre al minimo il numero dei soggetti obbligati all’invio dei modelli, e
comunque con obblighi informativi inferiori.
Tali semplificazioni dovranno essere attuate, con effetto
dall’1.1.2018, mediante provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e l’ISTAT,
da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto (ossia entro il 30.5.2017).

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