Il punto sugli adempimenti Intrastat dopo la conversione in legge del DL milleproroghe

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che in sede di conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) è stata nuovamente modificata la disciplina relativa alla presentazione dei modelli INTRASTAT
In precedenza, l’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 aveva soppresso, con decorrenza dall’1.1.2017, l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE. Con l’art. 13 co. 4-ter del DL 244/2016 (DL milleproroghe), tale obbligo è stato ripristinato per l’anno 2017
In base alle nuove disposizioni solo a partire dall’1.1.2018
i) viene abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater, relativi alle prestazioni di servizi “generiche” (sia rese sia ricevute) con controparti soggetti passivi IVA UE (sebbene l’art. 262 della direttiva 2006/112/CE preveda espressamente l’obbligo comunicativo per i servizi resi);
ii) permane l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni anche ai fini statistici.
Il DL 244/2016 annuncia, inoltre, che dovranno essere definite misure di semplificazione degli obblighi comunicativi, finalizzate a garantire la qualità e la completezza delle informazioni statistiche, nonché a ridurre al minimo il numero dei soggetti obbligati all’invio dei modelli, e comunque con obblighi informativi inferiori. 
Tali semplificazioni dovranno essere attuate, con effetto dall’1.1.2018, mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e l’ISTAT, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia entro il 30.5.2017).

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