Detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica anche per le spese sostenute per il dopo scuola
Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, la riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato
l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di
frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto di tali modifiche la detrazione
IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR):
i) delle scuole
dell'infanzia (ex asili);
ii) del primo ciclo di
istruzione, cioè delle
scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex
medie);
iii) delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Con riferimento all'ambito
applicativo della nuova detrazione, l'Amministrazione
finanziaria (R.M. 4.08.2016 n. 68) ha recentemente chiarito che ai fini della detrazione:
i) rientrano le spese sostenute per i servizi
scolastici integrativi,
quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali
servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente
collegati alla frequenza scolastica;
ii)
sono
escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire
ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento
abitazione-scuola.

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