DEDUZIONE SU ACQUISTO E LOCAZIONE A CANONI BASSI E IMPRESA DI COSTRUZIONE

  • Quesito
    • Le abitazioni oggetto della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione di abitazioni da concedere in locazione per 8 anni, introdotta dall’art. 21 D.L. n. 133/2014, devono essere obbligatoriamente costruite “da imprese di costruzione e da cooperative edilizie”, come indicato nelle istruzioni delle dichiarazioni relative all’anno 2015, considerando che queste condizioni sono state eliminate dall’originario art. 21 dalla legge di conversione n. 164/2014, a decorrere dal 12.11.2014?
  • Risposta
    • Il comma 1 dell’art. 21 del D.L. n. 133/2014, nella formulazione modificata in fase di conversione in legge, riconosce l’incentivo per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione, in classe energetica A o B, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione ovvero oggetto, prima della vendita, di interventi di recupero incisivo, di cui all’art. 3, c.1 lett. c) e d) del DPR n. 380/2001.
    • In merito, si evidenzia che, rispetto all’originaria formulazione dell’art. 21, nella quale si individuavano, quali soggetti cedenti, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le cooperative edilizie o le imprese esecutrici degli interventi di recupero incisivo, l’attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente. Sul tema, neanche il decreto ministeriale attuativo dell’8.09.2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio sia riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.
    • Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2016 sono conformi a tale orientamento (circolare 13.06.2016, n. 27/E, risposta 3.4).

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