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DEDUZIONE SU ACQUISTO E LOCAZIONE A CANONI BASSI E IMPRESA DI COSTRUZIONE

- Quesito
- Le
abitazioni oggetto della deduzione del 20% del costo di acquisto o di
costruzione di abitazioni da concedere in locazione per 8 anni,
introdotta dall’art. 21 D.L. n. 133/2014, devono essere obbligatoriamente
costruite “da imprese di costruzione e da cooperative edilizie”, come
indicato nelle istruzioni delle dichiarazioni relative all’anno 2015,
considerando che queste condizioni sono state eliminate dall’originario
art. 21 dalla legge di conversione n. 164/2014, a decorrere dal
12.11.2014?
- Risposta
- Il comma 1
dell’art. 21 del D.L. n. 133/2014, nella formulazione modificata in fase
di conversione in legge, riconosce l’incentivo per l’acquisto di
abitazioni di nuova costruzione, in classe energetica A o B, invendute
alla data di entrata in vigore della legge di conversione ovvero oggetto,
prima della vendita, di interventi di recupero incisivo, di cui all’art.
3, c.1 lett. c) e d) del DPR n. 380/2001.
- In merito,
si evidenzia che, rispetto
all’originaria formulazione dell’art. 21, nella quale si
individuavano, quali soggetti cedenti, le imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, le cooperative edilizie o le imprese
esecutrici degli interventi di recupero incisivo, l’attuale norma non pone
alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente. Sul tema, neanche il
decreto ministeriale attuativo dell’8.09.2015 ha imposto una specifica
qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio
sia riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.
- Le
istruzioni alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2016 sono conformi a tale
orientamento (circolare
13.06.2016, n. 27/E, risposta 3.4).
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