RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO NON PENALE


  • Quesito
    • Si chiede quali siano i criteri seguiti dall’Agenzia delle Entrate per l’applicazione del principio del favor rei, in conseguenza della riforma del sistema sanzionatorio tributario (non penale), come previsto dal D. Lgs. 24.09.2015, n. 158.
  • Risposta
    • Nell’ipotesi di successione di norme nel tempo in relazione alla medesima fattispecie ricorre il principio del favor rei, in base al quale si applica la legge più favorevole, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile, sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione.
    • La disposizione di cui al c. 2 riguarda sia le ipotesi in cui la legge sopravvenuta si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia quelle in cui risulti eliminato un obbligo strumentale e quindi, solo indirettamente, la previsione sanzionatoria.
    • In base alla disposizione di cui al c. 3, invece, le misure sanzionatorie più favorevoli si applicano non solo per le violazioni commesse a partire dal 1.01.2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all’emissione del relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, coerentemente con quanto già precisato nella C.M. 10.07.1998, n. 180, emessa a commento del D. Lgs. n. 472/1997, nonché per le violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione, già notificato, non sia divenuto definitivo.
    • Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale, tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario. Inoltre, l’Ufficio deve raffrontare le norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti e attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge, verificando, altresì, gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite.
    • Sugli atti emessi a decorrere dal 1.01.2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31.12.2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei che ha determinato l’irrogazione della sanzione più favorevole (circolare Agenzia delle Entrate 4.03.2016, n. 4/E).

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