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RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO NON PENALE

- Quesito
- Si chiede
quali siano i criteri seguiti dall’Agenzia delle Entrate per
l’applicazione del principio del favor rei, in conseguenza della riforma
del sistema sanzionatorio tributario (non penale), come previsto dal D.
Lgs. 24.09.2015, n. 158.
- Risposta
- Nell’ipotesi
di successione di norme nel tempo in relazione alla medesima fattispecie
ricorre il principio
del favor rei, in base al quale si applica la legge più favorevole, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472,
sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia
più punibile, sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto
alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione.
- La
disposizione di cui al c. 2 riguarda sia le ipotesi in cui la legge
sopravvenuta si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita
l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia quelle in cui
risulti eliminato un obbligo strumentale e quindi,
solo indirettamente, la previsione sanzionatoria.
- In base
alla disposizione di cui al c. 3, invece, le misure sanzionatorie più
favorevoli si applicano non solo per le violazioni commesse a partire dal
1.01.2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le
quali si procede all’emissione del relativo provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, coerentemente con quanto già precisato nella C.M. 10.07.1998, n. 180,
emessa a commento del D. Lgs. n. 472/1997, nonché per le violazioni per
le quali il provvedimento di irrogazione, già notificato, non sia
divenuto definitivo.
- Al fine di
stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i
principi generali seguiti nel diritto penale, tenendo
conto delle peculiarità del diritto tributario. Inoltre, l’Ufficio deve raffrontare le norme
sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto,
tenendo conto anche delle circostanze aggravanti e attenuanti o esimenti
eventualmente previste dalla legge, verificando, altresì, gli effetti
della loro applicazione in
rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore,
al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite.
- Sugli atti emessi a
decorrere dal 1.01.2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31.12.2015, saranno
esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione
del principio del favor rei che ha determinato l’irrogazione della sanzione più
favorevole (circolare
Agenzia delle Entrate 4.03.2016, n. 4/E).
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