Gentile lettore, con la presente
intendiamo informarla che è stato aggiornato con il decreto
del 11 dicembre 2015, firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, il tasso percentuale di interessi.
Secondo quanto previsto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d’anno è sceso allo 0,2%, in luogo del 0,5% vigente fino al 31.12.2015.
La variazione del tasso legale ha effetto a decorrere dal 01.01.2016, anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
La nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi, infatti, sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997.
Ne consegue, che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2016 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2015 dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
i) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,5% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2015;
ii) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,2% per il periodo che va dal 01° Gennaio 2016 alla data di regolarizzazione della violazione.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).
Secondo quanto previsto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d’anno è sceso allo 0,2%, in luogo del 0,5% vigente fino al 31.12.2015.
La variazione del tasso legale ha effetto a decorrere dal 01.01.2016, anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
La nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi, infatti, sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997.
Ne consegue, che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2016 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2015 dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
i) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,5% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2015;
ii) gli interessi calcolati al tasso legale del 0,2% per il periodo che va dal 01° Gennaio 2016 alla data di regolarizzazione della violazione.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

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