I regimi fiscali adottabili nel 2016 da imprese e professionisti


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso 01.01.2015, ha introdotto nell’ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale. 
I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e, in particolare: i) non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
ii) sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA (salvo particolari eccezioni); 
iii) non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito
Su tale impianto normativo è intervenuto, di recente, l’art. 1 co. 111 - 113 della legge di stabilità 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dello scorso 30.12.2015), che ha apportato alcune modifiche al regime fiscale di cui trattasi. 
In particolare, le principali novità hanno riguardato:
i) alcune condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime;
ii) l’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività
iii) il regime contributivo agevolato opzionale
Nella presente informativa , dopo aver riepilogato le condizioni di accesso al regime forfettario di cui trattasi, verranno esaminate le situazioni prospettabili con riferimento
i) ai soggetti che iniziano l’attività nel 2016; 
ii) ai soggetti già in attività nel 2015 in relazione alle scelte per il 2016.

Per approfondire leggi la circolare dello Studio Aleotti

Commenti