Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 1 commi da 54 a 89 della
legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso
01.01.2015, ha introdotto
nell’ordinamento nazionale il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi,
destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma
individuale.
I soggetti che adottano il
regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e, in particolare: i)
non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
ii) sono esonerati dall’applicazione e
dal versamento dell’IVA (salvo particolari eccezioni);
iii) non possono esercitare il diritto alla
detrazione dell’IVA a credito.
Su tale impianto normativo è intervenuto, di
recente, l’art. 1 co. 111 - 113 della
legge di stabilità 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dello scorso
30.12.2015), che ha apportato alcune modifiche
al regime fiscale di cui trattasi.
In particolare, le principali novità hanno riguardato:
i) alcune condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime;
ii) l’agevolazione per i soggetti che iniziano
l’attività;
iii) il regime
contributivo agevolato opzionale.
Nella presente informativa , dopo aver riepilogato le condizioni di
accesso al regime forfettario di cui trattasi, verranno esaminate le situazioni prospettabili con
riferimento:
i) ai soggetti che
iniziano l’attività nel 2016;
ii) ai soggetti
già in attività nel 2015 in relazione alle scelte per il 2016.
Per approfondire leggi la circolare dello Studio Aleotti

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