i) agli arbitri nel procedimento di arbitrato concluso con lodo;
ii) agli avvocati abilitati ad assistere le parti nel procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del capo II del DL 12.9.2014 n. 132 (conv. L. 162/2014);
iii) agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del citato DL 132/2014.
Bisogna assolutamente prestare attenzione al fatto che il credito d’imposta di cui trattasi:
i) è riconosciuto, però, soltanto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo;
ii) è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di Euro 5.000.000,00 a decorrere dall’anno 2016.
Come indicato nel decreto, le domande possono essere presentate dall'11 gennaio 2016, per i trenta giorni successivi, accedendo alla sezione del sito Home → Strumenti → Incentivi fiscali dove, da lunedì 11 gennaio 2016, è disponibile e attiva la procedura.

Commenti
Posta un commento