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Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che la Cassazione, con una
recente sentenza, ha sancito l’irrilevanza
penale delle violazioni fiscali che costituiscono una fattispecie elusiva.
Nel dettaglio, con sentenza n. 40272/2015, la Cassazione ha stabilito che in applicazione del principio del favor rei, i Giudici dovranno sancire
l’irrilevanza penale di tali condotte, anche se perfezionate nel periodo
precedente al 01.10.2015.
Agli effetti pratici, quindi, numerosi procedimenti, anche attualmente
pendenti, vedranno l’assoluzione dell’imputato per cessata materia del
contendere.
La decisione della
Cassazione è intervenuta in un particolare contesto di transizione: secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 128/2015, infatti, dal 01.10.2015 si applicano nuovi criteri di accertamento
dell’imposta (c.d. “abuso del diritto”), che prevedono, tra l’altro, l’irrilevanza
penale delle fattispecie che costituiscono abuso (ma non di certo i più
gravi fenomeni di evasione). La Cassazione - stante l’applicazione della
disciplina fiscale a decorrere dal 01.10.2015 - ha sancito che la (sola) previsione dell’irrilevanza
penale si deve applicare tanto alle fattispecie perfezionate a partire dal
01.10.2015, quanto alle medesime fattispecie perfezionate in date precedenti.
Ciò in quanto le garanzie del processo penale non permettono che il contribuente venga condannato per un reato che
alla data della pronuncia non costituisce più reato.
Inoltre, considerata l’attualità della
questione, segnaliamo che con il D.Lgs.n.158/2015 il legislatore ha
introdotto alcune forme di collaborazione del contribuente che prevedono la
non punibilità dell’imputato: qualora
la somma contestata sia stata regolarizzata con ravvedimento, ad esempio, il contribuente non incorrerà in alcuna
sanzione penale.
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