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Gentile lettore, con la presente
desideriamo informarLa che tra le varie modifiche introdotte con il D.Lgs. n.
151 del 14.09.2015 è da annoverarsi la revisione
della disciplina dei controlli sul lavoro. Modificando il divieto generale previsto dall’articolo 4 della
legge n. 300 del 20.05.1970, l’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015
ha introdotto una nuova ipotesi di
controllo: accanto alle già conosciute ipotesi di esigenze organizzative/produttive e di garanzia della sicurezza sul posto di lavoro, ora viene prevista
la possibilità di accedere ai
controlli per la tutela del patrimonio aziendale.
Come in passato, in
ogni caso, viene previsto un meccanismo
di autorizzazione preventiva:
il datore di lavoro dovrà - come in passato
– ottenere l’autorizzazione da parte
delle associazioni sindacali, o altrimenti richiederla alle Direzioni Territoriali del Lavoro
competenti (o direttamente al Ministero del Lavoro per unità dislocate in
ambiti di competenza di più DTL).
Vengono previste due eccezioni alla regola
dell’autorizzazione preventiva: la prima riguarda gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, l’altra
gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
La
possibilità di controllo dell’attività lavorativa, nei limiti sopra cennati,
comporta la facoltà, da parte del
datore di lavoro, di acquisire informazioni sull’attività, anche ai fini
disciplinari.
Viene previsto in ogni caso che sia data adeguata
informativa di tali controlli al lavoratore.
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