Ampliata la possibilità di controlli sul luogo di lavoro


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che tra le varie modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015 è da annoverarsi la revisione della disciplina dei controlli sul lavoro. Modificando il divieto generale previsto dall’articolo 4 della legge n. 300 del 20.05.1970, l’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto una nuova ipotesi di controllo: accanto alle già conosciute ipotesi di esigenze organizzative/produttive e di garanzia della sicurezza sul posto di lavoro, ora viene prevista la possibilità di accedere ai controlli per la tutela del patrimonio aziendale. 
Come in passato, in ogni caso, viene previsto un meccanismo di autorizzazione preventiva:
il datore di lavoro dovrà - come in passato – ottenere l’autorizzazione da parte delle associazioni sindacali, o altrimenti richiederla alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti (o direttamente al Ministero del Lavoro per unità dislocate in ambiti di competenza di più DTL).
Vengono previste due eccezioni alla regola dell’autorizzazione preventiva: la prima riguarda gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, l’altra gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
La possibilità di controllo dell’attività lavorativa, nei limiti sopra cennati, comporta la facoltà, da parte del datore di lavoro, di acquisire informazioni sull’attività, anche ai fini disciplinari. 
Viene previsto in ogni caso che sia data adeguata informativa di tali controlli al lavoratore.

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