Ultimato il periodo
transitorio,
sono entrate in vigore dallo scorso 12 febbraio 2015 le nuove regole introdotte dal decreto Semplificazioni fiscali per la
trasmissione delle dichiarazioni d’intento, con il conseguente ribaltamento
dell’obbligo di trasmissione dei dati in capo
all’esportatore abituale. Nel periodo transitorio (01.01.2015 – 11.02.2015)
era prevista, infatti, la possibilità, per
gli esportatori abituali, di consegnare / inviare la dichiarazione d’intento ai propri fornitori con le
previgenti modalità senza che il
fornitore avesse dovuto verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione
d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, al termine del periodo
transitorio, ovvero a decorrere dal 12.02.2015, l’esportatore abituale è tenuto:
i) a trasmettere in via
telematica le dichiarazioni di intento da consegnare al proprio fornitore
all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con
l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa
dall’esportatore abituale;
ii) consegnare al proprio fornitore, ovvero
in dogana, la dichiarazione di intento
già trasmessa all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta
telematica relativa alla presentazione della stessa.
Del canto suo, per poter effettuare l’operazione senza
applicazione dell’IVA, il fornitore dell’esportatore abituale deve:
i) aver ricevuto la dichiarazione di
intento da parte dell’esportatore abituale;
ii) aver riscontrato l’avvenuta presentazione telematica
all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.
Si rammenta, infine, che, qualora il
fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la
dichiarazione di intento e la ricevuta dell’Agenzia, incorrerà in una
sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. Da qui l’estrema importanza di una
accurata gestione delle procedure di verifica:
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La nuova procedura (a regime) per il fornitore
dell’esportatore abituale
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Per poter effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, il
fornitore dell’esportatore abituale deve:
1. aver ricevuto la
dichiarazione di intento da parte dell’esportatore
abituale;
2. aver riscontrato
l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle
Entrate della dichiarazione di intento mediante il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento",
che consente a chi riceve le lettere di intento di controllare via web
l'avvenuta comunicazione telematica dei dati all'Agenzia.
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Si tratta di una funzione a libero accesso
attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore,
del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta
telematica, sarà possibile effettuare
immediatamente il predetto riscontro telematico.
L’accesso al servizio è possibile dal sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate, seguendo il percorso:
Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza
registrazione –
Verifica ricevuta dichiarazione d’intento.
Resta
immutato, infine, per il fornitore
l’obbligo di riepilogare in fattura gli estremi delle lettere d’intento
ricevute.
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