Lettere di intento: la nuova procedura

Ultimato il periodo transitorio, sono entrate in vigore dallo scorso 12 febbraio 2015 le nuove regole introdotte dal decreto Semplificazioni fiscali per la trasmissione delle dichiarazioni d’intento, con il conseguente ribaltamento dell’obbligo di trasmissione dei dati in capo all’esportatore abituale. Nel periodo transitorio (01.01.2015 – 11.02.2015) era prevista, infatti, la possibilità, per gli esportatori abituali, di consegnare / inviare la dichiarazione d’intento ai propri fornitori con le previgenti modalità senza che il fornitore avesse dovuto verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, al termine del periodo transitorio, ovvero a decorrere dal 12.02.2015, l’esportatore abituale è tenuto:
i) a trasmettere in via telematica le dichiarazioni di intento da consegnare al proprio fornitore all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale;
ii) consegnare al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento già trasmessa all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa. 
Del canto suo, per poter effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, il fornitore dell’esportatore abituale deve:
i) aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale;
ii) aver riscontrato l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento. 

Si rammenta, infine, che, qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la dichiarazione di intento e la ricevuta dell’Agenzia, incorrerà in una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. Da qui l’estrema importanza di una accurata gestione delle procedure di verifica:

La nuova procedura (a regime) per il fornitore dell’esportatore abituale
Per poter effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, il fornitore dell’esportatore abituale deve:
1.    aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale;
2.   aver riscontrato l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento mediante  il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento", che consente a chi riceve le lettere di intento di controllare via web l'avvenuta comunicazione telematica dei dati all'Agenzia.

Si tratta di una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare immediatamente il predetto riscontro telematico.
L’accesso al servizio è possibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso:
Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – 
Verifica ricevuta dichiarazione d’intento.




Per i fornitori abilitati ai servizi telematici Entratel/Fisconline sarà possibile verificare direttamente nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta telematica da parte dell’esportatore abituale

Resta immutato, infine, per il fornitore l’obbligo di riepilogare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.


Commenti