Il decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014), approvato il 30 ottobre 2014
ed entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche al Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346 del 31ottobre 1990).
In particolare, dal 13.12.2014:
i) è stata elevata a 100.000,00 euro la soglia al di sotto della quale, in presenza di determinate condizioni, opera l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Pertanto, in presenza di successioni a favore di coniuge o parenti in linea retta del defunto, che non contengano immobili, non scatterà l'obbligo di dichiarazione se l'attivo ereditario non supererà 100.000,00 euro;
ii) viene previsto che, in sostituzione di alcuni documenti che dovrebbero essere allegati alla dichiarazione di successione in originale o in copia autentica, gli eredi possano allegare copie non
autentiche, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti che le stesse costituiscono copie degli originali (ferma restando, tuttavia, la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
iii) in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate può erogare i
rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione senza necessità di una dichiarazione integrativa, semplicemente liquidando l'imposta di successione tenendo conto di
tali importi.
Si precisa, infine, che, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, ha precisato che le nuove disposizioni introdotte dal decreto semplificazioni trovano applicazione dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto) indipendentemente dalla data di apertura della successione (ovvero indipendentemente dalla data di decesso del de cuius).


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