Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, a norma dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire
dall'1.1.2019, i soggetti passivi
IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare
mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati
relativi alle operazioni:
i) effettuate nei confronti di soggetti non
stabiliti in Italia;
ii) ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Con la recente
risposta ad interpello del 27.3.2019 n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'obbligo di presentare il
c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) sussiste per tutte le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato, senza ulteriori limitazioni.
Pertanto, la comunicazione dei dati deve essere effettuata a prescindere:
i) dalla natura della controparte, essendo
rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia;
ii) dal requisito di territorialità IVA
dell'operazione (che può essere soddisfatto in Italia oppure no).
In
particolare, sono da includere nella comunicazione i dati relativi sia alle operazioni nei confronti di soggetti passivi
sia alle operazioni nei confronti di "privati consumatori".
Inoltre,
per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra Ue, documentati con
autofattura, non è richiesta l'emissione
della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio ed è, quindi, dovuto
il c.d. "esterometro".
La
trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite
dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Si ricorda che, il
DPCM 27.2.2019 ha posticipato al
30.4.2019 il termine di comunicazione relativo al mese di gennaio 2019 ed al
mese di febbraio 2019.

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