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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E AGEVOLAZIONI FISCALI

- Caso
- Se cambia
la proprietà o il possesso dell’immobile, sul quale sono state effettuate
spese di ristrutturazione edilizia che danno dritto alla detrazione
Irpef, quali sono le conseguenze?
- Risposta
- Vendita
dell’immobile. Se l’immobile sul quale è stato eseguito
l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso
l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione
delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle
parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In
sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per
atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare
a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il
diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in
assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il
beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno
occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31.12 di
quell’anno. Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un
analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in
presenza della cessione dell’intero immobile. Se, tuttavia, per effetto
della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo
dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente.
- Immobile
in usufrutto. In caso di costituzione del diritto di
usufrutto, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, le quote di
detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma
rimangono al nudo proprietario.
- Immobile
in eredità.
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto
o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta,
esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione
materiale e diretta dell’immobile”. La condizione della detenzione del
bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità
ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate
di detrazione. Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente
l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione
l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di
competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta
del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza
degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di
locazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha
la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della
detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente o
donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello
stesso anno di accettazione dell’eredità.
- Fine locazione o comodato. La
cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto
all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli
interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione
del periodo di godimento.
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