- La faq n. 20 del 27.11.2018 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica è legato all’effettiva emissione della fattura, con la conseguenza che se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non deve essere in forma elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica. Quindi, è la data a fare la differenza tra il formato analogico e digitale e in tal senso si ricorda come la trasmissione con qualche giorno di ritardo, rispetto a una data di emissione coincidente con la data di effettuazione dell’operazione, sia stata già più volte confermata dalle Entrate sia per la fatturazione su carta sia per quella elettronica.
- La faq n. 23, inoltre, fa salvo il meccanismo di detrazione allargata di cui all’art. 14 del D.L. n. 119/2018: pertanto, una fattura elettronica datata 30.01.2019 ma ricevuta sullo SdI il 1.02.2019 è fruibile in detrazione nella liquidazione di gennaio. Nel caso di specie assume rilievo la data della fattura come spartiacque per la detraibilità nel mese di competenza.
Il Sole 24Ore 5.01.2018 p. 17

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