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FUSIONE SOCIETARIA E RIPORTO PERDITE
- Il caso
esaminato
- Si
chiedono chiarimenti sui possibili profili di elusione fiscale in
presenza di riporto delle perdite nelle operazioni di fusione societaria.
- Il
principio di diritto
- L’art.
172, c. 7 del Tuir disciplina, con finalità antielusive, le condizioni
alle quali è consentito il riporto delle perdite in occasione di
operazioni straordinarie quali le fusioni societarie. Allo scopo di
contrastare il fenomeno del commercio delle c.d. “bare fiscali”, il
legislatore ha condizionato il riporto delle perdite ante fusione al
rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle
società cui le perdite si riferiscono, tra cui il c.d. “test di
vitalità”.
- Lo scopo
del test è di verificare che la società fusa o incorporata non sia stata
volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione.
- Nel caso
esaminato le perdite della società incorporata, di cui si chiede il
riporto, sono il frutto di costi sostenuti nell’esercizio dell’ordinaria
attività di gestione di un’impresa neo costituita, che non ha ancora
ottenuto le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo del proprio core
business, e non la conseguenza di un’attività di “svuotamento” o
“depotenziamento” di una bara fiscale.
- A tale
riguardo, come
chiarito dalla risoluzione n. 337/E/2002, il fatto stesso che la società che
intende riportare le perdite sia sorta nell’esercizio sociale precedente a
quello di delibera della fusione, rende di per sé non agevole presumerne il
“depotenziamento” a fini elusivi (principio
di diritto n. 6 del 15.10.2018).
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