PIR: i chiarimenti sulla detassazione dei piani di investimento



Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3/E del 26.02.2018, ha fornito numerosi chiarimenti in materia di piani di risparmio di lungo termine (PIR). 
Con legge n. 232/2016 sono state previste alcune agevolazioni a favore di coloro che stipulano piani individuali di risparmio con mantenimento dell’investimento per un periodo minimo di 5 anni: in tal caso trova applicazione l’esenzione totale da interessi, dividendi, capital gain e imposta di successione. 
Grazie a tale strumento, qualora vengano rispettate le condizioni previste dalla legge (il limite più significativo è l’ “holding period” dell’investimento pari a 5 anni), gli investitori potranno sostanzialmente percepire utili, interessi e rendite di capitale al lordo senza applicazione dell’imposta
Tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, evidenziamo i seguenti: 
i) anche i minori possono stipulare PIR;
ii) il termine di 5 anni (holding periodo) si riferisce ad ogni singolo strumento finanziario;
iii)  in caso di rimborso dell’investimento prima del quinquennio, il contribuente può beneficiare del regime agevolato reinvestendo nuovamente il controvalore entro 90 giorni; 
iv) nel caso in cui non venga rispettato il quinquennio, gli intermediari finanziari recuperano l’imposta da versare senza applicazione di alcuna sanzione
v) gli eventuali trasferimenti del PIR da un intermediario all’atro non rilevano ai fini della fruizione dei benefici fiscali; 
vi) un contribuente può avere solo un PIR; 
vii) il limite massimo di investimento agevolato è pari a 150.000 nel quinquennio (30.000 euro l’anno).

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