Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3/E del 26.02.2018, ha fornito numerosi chiarimenti in
materia di piani di risparmio di lungo
termine (PIR).
Con legge n.
232/2016 sono state previste alcune agevolazioni a favore di coloro che stipulano piani individuali di risparmio
con mantenimento dell’investimento per un periodo minimo di 5 anni: in tal
caso trova applicazione l’esenzione
totale da interessi, dividendi, capital gain e imposta di successione.
Grazie a tale strumento, qualora vengano rispettate le condizioni previste
dalla legge (il limite più significativo è l’ “holding period”
dell’investimento pari a 5 anni), gli
investitori potranno sostanzialmente percepire utili, interessi e rendite di
capitale al lordo senza applicazione dell’imposta.
Tra i vari chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle Entrate, evidenziamo i seguenti:
i) anche i minori possono stipulare PIR;
ii)
il termine di 5 anni (holding periodo) si riferisce ad ogni singolo strumento finanziario;
iii)
in caso di rimborso dell’investimento prima del quinquennio, il
contribuente può beneficiare del regime agevolato reinvestendo nuovamente il controvalore entro 90 giorni;
iv) nel caso in cui non venga rispettato
il quinquennio, gli intermediari finanziari recuperano l’imposta da versare senza applicazione di alcuna sanzione;
v) gli eventuali trasferimenti del PIR da un intermediario all’atro non rilevano ai
fini della fruizione dei benefici fiscali;
vi)
un contribuente può avere solo un PIR;
vii)
il limite massimo di investimento
agevolato è pari a 150.000 nel quinquennio (30.000 euro l’anno).

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