Gentile lettore, con la presente desideriamo chiarire alcuni aspetti procedurali
relativi alla c.d. cedolare secca.
Ci si riferisce in particolare al regime agevolato (speciale ed
opzionale) che consente di assoggettare
a tassazione sostitutiva gli importi delle locazioni abitative: l’imposta
sostitutiva assorbe l’IRPEF, le relative
addizionali nonché le imposte di registro e di bollo dovute in relazione al
contratto di locazione.
L’opzione per la cedolare secca può essere espressa sia al momento della registrazione
del contratto, sia in momenti successivi alla registrazione iniziale, come nei
casi di proroga o di applicazione successiva alla prima annualità.
In
particolare, il modello RLI (con cui
viene esercitata l’opzione) deve essere presentato:
1) entro 30 giorni dalla stipula;
2) in sede di proroga, anche tacita, del
contratto;
3) alla scadenza
delle annualità successive alla prima.
Si deve segnalare, quindi, che
l’applicazione del regime agevolato con
riferimento ad un primo periodo contrattuale non esplica i propri effetti anche
con riferimento alla proroga: anche qualora le parti abbiano tacitamente
confermato la proroga del rapporto di locazione (al termine del periodo
quadriennale non è stata comunicata l’interruzione del rapporto), il locatore dovrà aver cura di presentare
un nuovo modulo RLI all’Agenzia delle Entrate ed optare nuovamente, con
riferimento alla proroga, al regime della cedolare secca.
Va rilevato che l’art.
7-quater, co. 24, del DL 193/2016 ha sostituito il co. 3 dell’art. 3 del D.Lgs.
23/2011, disciplinando le conseguenze
della mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con
cedolare secca.

Commenti
Posta un commento