Il trattamento fiscale degli immobili di particolare interesse storico artistico posseduti dalle imprese
Come noto, per gli immobili di interesse storico o artistico di cui al DLgs. 22.1.2004 n. 42 (c.d.
immobili vincolati), il legislatore ha previsto un trattamento fiscale agevolato che è stato
oggetto, nel recente passato, di un notevole ridimensionamento.
Nell’ambito del reddito d’impresa, occorre distinguere gli immobili vincolati in relazione alla loro natura:
i) immobili merce, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa (art. 83 del TUIR);
ii) immobili strumentali all’esercizio d’impresa (art. 43 del TUIR);
iii) immobili patrimoniali, vale a dire gli immobili diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa e da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (art. 90 del TUIR).
Per quanto concerne, in particolare, i cosiddetti “immobili patrimonio” delle imprese, di cui all’art. 90 TUIR, è previsto che:
i) per gli immobili non locati (utilizzati direttamente o a disposizione), il reddito imponibile deve essere determinato dalla rendita catastale “effettiva” rivalutata (risultante dalla tariffa d’estimo
propria dell’immobile) ridotta del 50%, senza l’applicazione della maggiorazione di 1/3
prevista per gli immobili a disposizione;
ii) nel caso di immobili storici o artistici locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito deve essere determinato, analogamente a quanto disposto per le persone fisiche, assumendo il maggiore tra il canone annuo, ridotto del 35% e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50.
È bene precisare, che, il trattamento fiscale di favore appena commentato concerne esclusivamente i fabbricati vincolati relativi ad imprese commerciali aventi destinazione di civile abitazione (accatastati nel gruppo A, esclusa la categoria A/10) e costituenti “immobili patrimonio”, ovvero non costituenti beni merce e nemmeno beni strumentali: gli immobili vincolati costituenti per l'impresa immobili merce o immobili strumentali esulano, infatti, dalla disciplina che sopra commentata, e
concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base alle risultanze del Conto Economico.
Tale concetto è stato recentemente ribadito dai Giudici della Suprema Corte (Cass. 20.7.2016 n. 14880) per i quali in tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1089/39, che siano oggetto dell'attività dell'impresa rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano.
immobili vincolati), il legislatore ha previsto un trattamento fiscale agevolato che è stato
oggetto, nel recente passato, di un notevole ridimensionamento.
Nell’ambito del reddito d’impresa, occorre distinguere gli immobili vincolati in relazione alla loro natura:
i) immobili merce, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa (art. 83 del TUIR);
ii) immobili strumentali all’esercizio d’impresa (art. 43 del TUIR);
iii) immobili patrimoniali, vale a dire gli immobili diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa e da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (art. 90 del TUIR).
Per quanto concerne, in particolare, i cosiddetti “immobili patrimonio” delle imprese, di cui all’art. 90 TUIR, è previsto che:
i) per gli immobili non locati (utilizzati direttamente o a disposizione), il reddito imponibile deve essere determinato dalla rendita catastale “effettiva” rivalutata (risultante dalla tariffa d’estimo
propria dell’immobile) ridotta del 50%, senza l’applicazione della maggiorazione di 1/3
prevista per gli immobili a disposizione;
ii) nel caso di immobili storici o artistici locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito deve essere determinato, analogamente a quanto disposto per le persone fisiche, assumendo il maggiore tra il canone annuo, ridotto del 35% e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50.
È bene precisare, che, il trattamento fiscale di favore appena commentato concerne esclusivamente i fabbricati vincolati relativi ad imprese commerciali aventi destinazione di civile abitazione (accatastati nel gruppo A, esclusa la categoria A/10) e costituenti “immobili patrimonio”, ovvero non costituenti beni merce e nemmeno beni strumentali: gli immobili vincolati costituenti per l'impresa immobili merce o immobili strumentali esulano, infatti, dalla disciplina che sopra commentata, e
concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base alle risultanze del Conto Economico.
Tale concetto è stato recentemente ribadito dai Giudici della Suprema Corte (Cass. 20.7.2016 n. 14880) per i quali in tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1089/39, che siano oggetto dell'attività dell'impresa rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano.

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