SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI – DETRAIBILITÀ DELLA SPESA

  • Quesito
    • L’art. 15, c. 1, lett. e-bis) Tuir prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10.03.2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si chiede se siano detraibili, ai sensi della predetta norma, le spese di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché le spese relative ai seguenti servizi scolastici integrativi: assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola, trasporto scolastico.

  • Risposta
    • La legge 13.07.2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha riformulato le disposizioni del Tuir riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione. In particolare, ha modificato la lett. e) del c. 1 dell’art. 15 – lettera successivamente sostituita anche dall’art. 1, c. 954, lett. b) della legge n. 208/2015 - e ha inserito, nel medesimo art. 15, la nuova lett. e-bis). A seguito di tali modifiche, la lett. e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria, mentre la successiva lett. e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10.03.2000, n. 62 … per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente...”.
    •  Riguardo alle tipologie di spesa riconducibili all’art. 15, c. 1, lett. e-bis) Tuir, la circolare n. 3/E del 2.03.2016, par. 1.15 ha chiarito che rientrano nella previsione della citata lett. e-bis) le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lett. i-octies) del medesimo art. 15. A titolo di esempio, la circolare cita la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica. 
    • Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, con circolare n. 18/E del 6.05.2016, par. 2.1, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Attesa la ratio della diposizione in commento, diretta ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica, sono detraibili, ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. e-bis) Tuir, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Diverso parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Infatti, consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione. Si ritiene, pertanto, che dette spese non siano detraibili ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. e-bis) Tuir (risoluzione 4.08.2016, n. 68/E).

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