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SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI – DETRAIBILITÀ DELLA SPESA
- Quesito
- L’art. 15,
c. 1, lett. e-bis) Tuir prevede la detraibilità delle spese per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di
cui all’art. 1 della legge 10.03.2000, n. 62, per un importo annuo non
superiore a 400 euro per alunno o studente. Si chiede se siano
detraibili, ai sensi della predetta norma, le spese di refezione
scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, nonché le spese relative ai seguenti servizi scolastici
integrativi: assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola, trasporto
scolastico.
- Risposta
- La legge 13.07.2015, n. 107, recante
la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha riformulato le disposizioni
del Tuir riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione. In particolare,
ha modificato la lett. e) del c. 1 dell’art. 15 – lettera successivamente
sostituita anche dall’art. 1, c. 954, lett. b) della legge n. 208/2015 - e ha
inserito, nel medesimo art. 15, la nuova lett. e-bis). A
seguito di tali modifiche, la
lett. e), che precedentemente riguardava tutte le spese di
istruzione detraibili, disciplina
la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria, mentre la
successiva lett. e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza
di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
di cui all’articolo 1 della legge 10.03.2000, n. 62 … per un importo annuo non
superiore a 400 euro per alunno o studente...”.
- Riguardo alle
tipologie di spesa riconducibili all’art. 15, c. 1, lett. e-bis) Tuir, la circolare n. 3/E del 2.03.2016,
par. 1.15 ha chiarito che rientrano nella previsione della
citata lett. e-bis) le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi
volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici
o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le
finalità di cui alla lett. i-octies) del medesimo art. 15. A titolo di esempio,
la circolare cita la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per
la mensa scolastica.
- Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica
fornito dai Comuni, con circolare
n. 18/E del 6.05.2016, par. 2.1, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa
scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del
Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è,
quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato
dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento
scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie e secondarie di primo grado. Attesa la ratio della diposizione in
commento, diretta ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza
scolastica, sono
detraibili, ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. e-bis) Tuir, anche le spese
sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e
il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se
forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla
frequenza scolastica. Diverso
parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese
relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad
un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Infatti, consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe
discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe
diritto ad alcuna agevolazione. Si
ritiene, pertanto, che dette spese non siano detraibili ai sensi dell’art. 15,
c. 1, lett. e-bis) Tuir (risoluzione 4.08.2016, n. 68/E).
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