SOSTITUZIONE CALDAIA E "BONUS MOBILI"

  • Quesito
    • Le istruzioni ministeriali, in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”.
    • In base a tale principio, è possibile ritenere che sussista il diritto all'agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50%.
  • Risposta
    • Con la circolare n. 29/E/2013, par. 3.2 è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis Tuir, ammessi alla detrazione del 36% (attualmente 50%), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino, quanto meno, come interventi di “manutenzione straordinaria”, ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.
    • Al riguardo, con circolare n. 11/E/2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis Tuir, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, c. 1 Dpr n. 380/2001) mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. C.M. n. 57/1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”.
Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, poiché intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consenta l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva, a tal fine, il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lett. h) del medesimo art. 16-bis (circolare Agenzia delle Entrate 2.03.2006, n. 3/E, risposta 1.5).

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