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SOSTITUZIONE CALDAIA E "BONUS MOBILI"
- Quesito
- Le
istruzioni ministeriali, in merito alla possibilità di fruire della
detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano
che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria
sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti
essenziali degli impianti tecnologici”.
- In base a
tale principio, è possibile ritenere che sussista il diritto
all'agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni
delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50%.
- Risposta
- Con la
circolare n. 29/E/2013, par. 3.2 è stato precisato che gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis
Tuir, ammessi alla detrazione del 36% (attualmente 50%), costituiscono presupposto
per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino, quanto meno,
come interventi di “manutenzione straordinaria”, ove eseguiti su singole
unità immobiliari abitative.
- Al
riguardo, con circolare
n. 11/E/2014, par. 5.1, in relazione agli interventi
finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis
Tuir, è stato affermato che gli
interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili
alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa
(art. 123, c. 1 Dpr n. 380/2001) mentre, negli altri casi, dovrà esserne
valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo
conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne
componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi
energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio
dell’innovazione (cfr.
C.M. n. 57/1998) e sono tendenzialmente riconducibili
alla manutenzione straordinaria”.
Si
ritiene, pertanto, che la
sostituzione della caldaia, poiché intervento diretto a sostituire una
componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile
intervento di “manutenzione straordinaria”, consenta l’accesso al bonus arredi,
in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione
preesistente. Non
rileva, a tal fine, il fatto che tale intervento sia riconducibile anche
nell’ambito della lett. h) del medesimo art. 16-bis (circolare Agenzia delle
Entrate 2.03.2006, n. 3/E, risposta 1.5).
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