Abuso del diritto: Cosa cambia per il contribuente ?

Con il D.Lgs. n. 128 del 05.08.2015 il legislatore ha riformato totalmente le “regole” per l’accertamento dell’imposta. Sono state modificate, in particolare, le meccaniche sulla base delle quali gli accertatori possono contestare al contribuente fattispecie di elusione d’imposta: a partire dagli atti notificati dal 01.10.2015 (ovvero il mese successivo alla data di entrata in vigore) l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rispettare pienamente il contraddittorio preventivo con il contribuente e la norma anti elusiva si deve considerare applicabile a tutte le imposte.
Una svolta particolarmente rilevante si ha anche in materia di reati penali: la formulazione della nuova disciplina antielusiva (ora “abuso del diritto”) prevede l’automatica esclusione della rilevanza penale dei fatti che, quindi, vengono circoscritti alle fattispecie di evasione più rilevanti.
Lo stesso decreto, inoltre, modifica la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento per le fattispecie di rilevanza penale, la cui applicabilità viene circoscritta nei seguenti termini:
i) i termini per l’accertamento dell’imposta possono essere raddoppiati solo se la denuncia di reato avviene entro il termine ordinario dell’accertamento;
ii) sono automaticamente escluse dal raddoppio dei termini tutte le ipotesi di abuso del diritto, in quanto la disciplina ne esclude a priori la rilevanza.

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