Con il provv. 15.12.2014 n. 159941, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di
inclusione immediata dei soggetti passivi IVA nella banca dati VIES, in attuazione
dell'art.22 del DLgs. 175/2014 (D.Lgs. semplificazioni fiscali).
La nuova disposizione ha eliminato il decorso di 30 giorni, dalla data di presentazione dell'istanza, per l'inclusione del richiedente nella banca dati VIES. I soggetti passivi IVA possono effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisti di beni intra-UE e prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 con controparti stabilite in altri Stati UE) immediatamente, a decorrere dal momento in cui viene manifestata l'opzione:
i) in sede di inizio attività, compilando il quadro I del modello AA9/11 (imprese individuali e lavoratori autonomi) o AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche);
ii) successivamente all'inizio dell'attività, utilizzando i servizi telematici Entratel o
Fisconline, ovvero con le stesse modalità previste in sede di inizio attività.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede anche l'inclusione immediata (ossia a far data dal 15.12.2014) nella banca dati VIES di tutti i soggetti passivi che hanno presentato istanza
di inclusione dal 15.11.2014, a condizione che non sia stato emesso provvedimento di
diniego da parte dell'Agenzia stessa.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli formali nei confronti dei soggetti iscritti al VIES, verificando la regolare presentazione dei modelli Intrastat, e procederà ad escludere coloro che non hanno presentato alcun modello per quattro trimestri consecutivi, successivamente al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014 di semplificazione fiscale).
Con la circolare 30.12.2014 n. 31/E, (di commento delle semplificazioni fiscali contenute nel DLgs. 175/2014), con riferimento alle operazioni intracomunitarie e all'iscrizione nell'archivio VIES, è stato precisato che al verificarsi della causa di esclusione dall'archivio, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di cancellazione e la cancellazione stessa, il contribuente che voglia conservare l'iscrizione può:
i) far pervenire all'Ufficio competente la documentazione relativa a tutte le operazioni
intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento;
ii) fornire elementi adeguati a dimostrare l'esistenza di operazioni intracomunitarie in corso di
effettuazione o ancora da effettuare.
Sempre nel contesto della citata circolare, l’Agenzia ha risolto l’annosa questione delle sanzioni applicabili ai soggetti passivi che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie anteriormente al decorrere del termine sospensivo di 30 giorni, in vigenza delle vecchie norme, stabilendo che, in applicazione del principio del favor rei, tali comportamenti si considerano non più sanzionabili, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo.
inclusione immediata dei soggetti passivi IVA nella banca dati VIES, in attuazione
dell'art.22 del DLgs. 175/2014 (D.Lgs. semplificazioni fiscali).
La nuova disposizione ha eliminato il decorso di 30 giorni, dalla data di presentazione dell'istanza, per l'inclusione del richiedente nella banca dati VIES. I soggetti passivi IVA possono effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisti di beni intra-UE e prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 con controparti stabilite in altri Stati UE) immediatamente, a decorrere dal momento in cui viene manifestata l'opzione:
i) in sede di inizio attività, compilando il quadro I del modello AA9/11 (imprese individuali e lavoratori autonomi) o AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche);
ii) successivamente all'inizio dell'attività, utilizzando i servizi telematici Entratel o
Fisconline, ovvero con le stesse modalità previste in sede di inizio attività.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede anche l'inclusione immediata (ossia a far data dal 15.12.2014) nella banca dati VIES di tutti i soggetti passivi che hanno presentato istanza
di inclusione dal 15.11.2014, a condizione che non sia stato emesso provvedimento di
diniego da parte dell'Agenzia stessa.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli formali nei confronti dei soggetti iscritti al VIES, verificando la regolare presentazione dei modelli Intrastat, e procederà ad escludere coloro che non hanno presentato alcun modello per quattro trimestri consecutivi, successivamente al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014 di semplificazione fiscale).
Con la circolare 30.12.2014 n. 31/E, (di commento delle semplificazioni fiscali contenute nel DLgs. 175/2014), con riferimento alle operazioni intracomunitarie e all'iscrizione nell'archivio VIES, è stato precisato che al verificarsi della causa di esclusione dall'archivio, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di cancellazione e la cancellazione stessa, il contribuente che voglia conservare l'iscrizione può:
i) far pervenire all'Ufficio competente la documentazione relativa a tutte le operazioni
intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento;
ii) fornire elementi adeguati a dimostrare l'esistenza di operazioni intracomunitarie in corso di
effettuazione o ancora da effettuare.
Sempre nel contesto della citata circolare, l’Agenzia ha risolto l’annosa questione delle sanzioni applicabili ai soggetti passivi che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie anteriormente al decorrere del termine sospensivo di 30 giorni, in vigenza delle vecchie norme, stabilendo che, in applicazione del principio del favor rei, tali comportamenti si considerano non più sanzionabili, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo.


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