Gentile lettore,
con la presente desideriamo informarLa che, in
relazione alle modalità di utilizzo del
credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L.
178/2020,
l'Agenzia delle Entrate, in occasione di
Telefisco 2021, ha chiarito che la quota
corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce,
per ciascuno dei tre periodi di imposta di
utilizzo in compensazione, il limite
massimo di fruibilità del credito e che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei
predetti limiti,
l'ammontare
residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità
proprie del credito. Pertanto, ad esempio,
in caso di credito d'imposta pari a 900, utilizzabile in tre quote di 300
rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023, qualora
nel 2021 l'impresa utilizzi il credito limitatamente a 250
per carenza di debiti fiscali e contributivi, potrà utilizzare l'eccedenza di 50, non
utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola
alla quota di 300 di competenza del 2022.
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