Bonus investimenti: riportabile negli esercizi successivi la quota non interamente utilizzata

 


Gentile lettore,

con la presente desideriamo informarLa che, in relazione alle modalità di utilizzo del credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020,

l'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha chiarito che la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce,

per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti,

l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Pertanto, ad esempio,

in caso di credito d'imposta pari a 900, utilizzabile in tre quote di 300 rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023, qualora nel 2021 l'impresa utilizzi il credito limitatamente a 250

per carenza di debiti fiscali e contributivi, potrà utilizzare l'eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.

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