Gentile lettore,
con la presente
desideriamo informarLa che con legge n. 178 del 30.12.2020 – meglio conosciuta
come legge finanziaria 2021 –
il legislatore
ha introdotto alcune novità in materia lavoro, tra cui segnaliamo, in particolare, le seguenti:
i)
l’esonero contributivo previsto
dalla legge n. 205/2017 viene riconosciuto nella misura del 100% (con massimale
di 6.000 euro annui) con riferimento alle assunzioni effettuate con contratto a
tempo indeterminato nel biennio 2021-2022;
ii)
l’esonero contributivo previsto
dalla legge n. 92/2012 a favore delle assunzioni di donne viene elevato al
100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui (l’assunzione deve comportare
incremento occupazionale netto);
iii)
l’esonero contributivo a favore
delle assunzioni nel sud viene prorogato fino al 2029 con importo decrescente
nel tempo (30% fino al 2025, 20% fino al 2027, 10% fino al 2029);
iv)
viene esteso fino al 31.12.2021 l’esonero
contributivo totale previsto dalla legge n. 160/2019 a favore di coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni;
v)
viene disposta la proroga del
divieto di licenziamento fino al 31.03.2021. Fino a tale durata, quindi,
non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo ed i datori
di lavoro non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo;
vi) viene disposta la proroga fino al 31.03.2021 del termine di validità del regime ransitorio in materia di contratti a tempo determinato che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o rporogare per un periodo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a termine.
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