Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che il legislatore, in
occasione della conversione in legge del DL n. 87/2018, ha apportate alcune
modifiche alla disciplina del lavoro occasionale, estendendone il campo di
applicazione.
Con riferimento alle prestazioni occasionali, infatti, la
legge di conversione n. 96/2018 ha specificato che il divieto collegato alle aziende con più di 5 dipendenti non trova
applicazione alle aziende alberghiere ed alle strutture ricettive che operano
nel settore turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori
(ma solo nel caso in cui le prestazioni siano svolte da pensionati, giovani
studenti, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, del
REI o di altre prestazioni a sostegno del reddito).
Viene inoltre stabilito che
le comunicazioni inviate da aziende
alberghiere, strutture ricettive, enti locali e imprese agricole devono
contenere la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto con
riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni.
La disciplina
del lavoro occasionale, ricordiamo, è stata introdotta dal DL n. 50/2018 in
sostituzione delle prestazioni di lavoro accessorio, modificandone l’ambito di
applicazione e limitando l’istituto alle attività di minore dimensione.
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