Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno non abbiano superato l’ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
L’art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito.
Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione.
Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario.
La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.
Si ricorda che i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, mentre, il “regime forfetario” rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata.
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