Gentile lettore,
L’articolo 7 D.L. 157/2020 (c.d. Decreto
Ristori-quater), modificando l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 (recante “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”),
ha introdotto alcune
significative modifiche alla disciplina della rateizzazione delle somme
iscritte a ruolo. Alcune di tali modifiche hanno carattere strutturale,
mentre altre sono temporanee in quanto
espressamente connesse all’attuale situazione emergenziale.
Misure strutturali
I commi 1 e 2 dell’articolo 7 contengono le
modifiche di carattere strutturale, quindi a regime,
apportate all’istituto della rateizzazione dei ruoli.
Le novità sono le seguenti:
- dalla data di presentazione della richiesta
di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della
stessa ovvero dell’eventuale decadenza dalla rateazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza,
- non
possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già in
essere alla data di presentazione dell’istanza,
- non
possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non
può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis P.R. 602/1973 effettuata
in qualunque momento antecedente
alla data di accoglimento della richiesta
di rateazione (si ricorda che l’articolo 48-bis prevede che le pubbliche
amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento
di un importo superiore
a cinquemila euro, sono tenute a verificare se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
per
un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione
competente per territorio,
ai
fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo);
il versamento della prima
rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure
esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto
con esito positivo o
non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia
stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Le regole sopra descritte si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi
con riferimento alle richieste di rateazione presentate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.
157/2020, cioè a partire dal 30 novembre 2020.
Misure temporanee
I commi 3 e 4 dell’articolo 7, invece, dettano
alcune disposizioni che semplificano le procedure e
le condizioni per l’accesso al beneficio della dilazione delle
somme iscritte a ruolo e
che si applicano alle sole richieste di dilazione presentate fino
al 31 dicembre 2021.
Le novità sono le seguenti:
·
con riferimento alle richieste di
rateazione presentate dal 30.11.2020 e fino
al 31.12.2021, in deroga alla disciplina generale (dettata
dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973),
la temporanea situazione di obiettiva
difficoltà (condizione espressamente prevista per accedere alla
dilazione delle somme iscritte a ruolo) deve essere documentata, ai
fini della concessione della dilazione,
nel caso in cui le somme iscritte
a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in
luogo dei 000 ordinariamente previsti) – in altri
termini, fino al 31 dicembre 2021 è possibile presentare
istanza
di rateazione senza documentare la
temporanea obiettiva difficoltà per importi iscritti a ruolo che
siano pari o inferiori a 100.000 euro;
- in
relazione ai provvedimenti di accoglimento delle “richieste
semplificate” di cui al punto precedente, la decadenza dal beneficio della dilazione si
verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci
rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque ordinariamente
previste.
Ulteriori disposizioni
Infine, i commi 5 e 6 dell’articolo 7 contengono le
seguenti ulteriori disposizioni finalizzate a riconoscere ai contribuenti
una maggiore flessibilità nei pagamenti
delle somme dilazionate alla luce del
protrarsi della pandemia da Covid-19:
- i carichi contenuti
nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio
del periodo di sospensione dell’attività di riscossione a
seguito dell’emergenza epidemiologica
(disposta dall’articolo 68, commi 1 e 2-bis, L. 18/2020) è
intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente
dilazionati ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973,
presentando la richiesta di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di
saldare le rate già scadute (come invece previsto dalla disciplina
generale); in questo caso,
ai provvedimenti di accoglimento si
applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 7 del Decreto Ristori-quater (decadenza dal beneficio della dilazione che
si verifica
in caso di mancato pagamento di dieci,
e non di cinque, rate, anche non consecutive);
- a favore
dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione”
(prevista dall’articolo 6 L. 193/2016) e della “Rottamazione-bis”
(prevista dall’articolo 1, commi da 4 a 10-quater, D.L. 148/2017)
per
mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la
possibilità di chiedere (ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973) la rateizzazione del pagamento per
le somme ancora dovute.
di Gennaro Napolitano per Euroconference new
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