Gentile lettore,
con la presente desideriamo informarLa che, per effetto dell'art. 1 co. 679 della L.27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall'1.1.2020,
la
detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in
altre disposizioni normative spetta
soltanto se il pagamento è avvenuto con:
i)
bonifico
bancario o postale;
ii) altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Ai sensi dell'art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l'obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:
i)
l'acquisto di medicinali e
di dispositivi medici;
ii) prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Sono inoltre escluse
dall'obbligo di tracciabilità di cui alla suddetta L. 160/2019 le spese
sostenute in relazione ad oneri che
danno diritto:
i)
ad una detrazione IRPEF con
percentuale diversa dal 19%;
ii)
alla deduzione dal reddito
complessivo.
Con i provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676,
sono state emanate le disposizioni di
coordinamento tra:
i)
l'obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della
predisposizione della dichiarazione precompilata e;
ii)
l'obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili
affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.
I
due provvedimenti riguardano:
i)
le spese sanitarie
e veterinarie, da comunicare al Sistema tessera sanitaria;
ii)
gli altri oneri
detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, da comunicare
all'Anagrafe tributaria.
A partire dal periodo d'imposta 2020, le
comunicazioni relative agli oneri detraibili per la predisposizione delle
dichiarazioni precompilate devono
contenere esclusivamente
i dati delle spese
sostenute nel rispetto del previsto obbligo di tracciabilità del pagamento, ove applicabile.
L'inserimento nella comunicazione di spese non più detraibili per mancanza del requisito della tracciabilità potrebbe configurare una comunicazione "errata", con le relative conseguenze sanzionatorie in capo al soggetto obbligato alla comunicazione.

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