Gentile lettore,
con la presente desideriamo informarLa che l'art.
3 del decreto "Agosto" riconosce ai datori di lavoro del settore
privato (con esclusione di quello agricolo), anche non imprenditori,
un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:
i)
per
una durata massima di 4 mesi;
ii)
fruibile
entro il 31.12.2020;
iii)
a
condizione che i medesimi non richiedano
i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all'art. 1 del DL
104/2020.
I datori di lavoro devono inoltre aver già fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, dei trattamenti di
integrazione salariale di cui al DL 18/2020.
La norma prevede poi l'estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno
richiesto detti periodi di integrazione
salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020.
L’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale
fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL,
riparametrato e applicato su base mensile.
L’importo non può superare, per ogni singolo
mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. Con la circolare 18.9.2020 n. 105,
l'INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali
connessi all'esonero contributivo in
commento, affermando che:
i)
l'importo non può
superare,
per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti;
ii)
l'esonero è alternativo al trattamento di
integrazione salariale ex art. 1 del DL 104/2020.
Le istruzioni operative saranno fornite
dall'Istituto previdenziale con un successivo messaggio.
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