Con provediento protocollo n. 283847 del 08.08.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative che amministratori di condominio e beneficiari dovranno adottare al fine di esercitare l’opzione dello sconto o della cessione del credito corrispondente alla detrazione del 110% delle spese prevista dal DL n. 34 del 19.05.2020 (artt. 119 e 121).
Secondo quanto stabilito, a partire dal prossimo 15.10.2020 i beneficiari della detrazione (per interventi eseguiti su unità immobiliari) e gli amministratori di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni) dovranno presentare la comunicazione per poter beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (per il superbonus la comunicazione riferita agli interventi sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità).
L’invio della comunicazione avverrà esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento in commento. Come noto, l’articolo 119 del citato DL n. 34/2020 ha incrementato l’aliquota di detrazione al 110% con riferimento:
i) agli interventi di riqualificazione energetica;
ii) agli interventi di riduzione del rischio sismico;
iii) all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Il beneficio potenziato spetta per le spese sostenute dallo scorso 01.07.2020 fino al prossimo 31.12.2021 ed è suddiviso in 5 rate annuali di pari importo. Possono beneficiare dell’agevolazione, tra gli altri, i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), gli IACP.
L’esercizio dell’opzione per lo sconto o la cessione viene comunicato con il modello “comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” a decorrere dal prossimo 15.10.2020 ed entro il 16.03 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Con riferimento all’esercizio delle opzioni, con risoluzione n.49/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di interventi che rientrano nellì’ambito di applicazione di due diverse detrazioni edilizie il singolo condominio può scegliere di quale detrazione beneficiare.
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