Tempi stretti per la
richiesta del cd. “bonus sanificazione”. Infatti, scade lunedì 7
settembre 2020 il termine per l'invio della comunicazione delle spese per la
sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione necessaria.
L’invio di tali dati, nello specifico, serve per prenotare il credito
d'imposta previsto dall'art. 125 del cd. “Decreto Rilancio”
(D.L. n. 34/2020).
Vediamo, quindi, nel
dettaglio quali sono gli adempimenti principali da ottemperare per richiedere
il predetto bonus.
Bonus sanificazione, cosa indicare nella comunicazione?
I dati da indicare
nella comunicazione sono due:
- gli importi sostenuti fino al
mese antecedente all'invio telematico (agosto per le comunicazioni inviate
a settembre);
- gli importi che si prevede di
sostenere fino al 31 dicembre 2020.
Bonus sanificazione, credito d’imposta massimo
Il credito d'imposta massimo per ciascun
beneficiario è di 60.000 euro, corrispondente ad una spesa per la sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione massima di 100.000 euro. Per quanto
riguarda la percentuale dell'ammontare fruibile, occorre attendere un
provvedimento ad hoc da parte dell'Agenzia delle Entrate. L’agevolazione,
inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Bonus sanificazione, come utilizzare il tax credit
Si ricorda che
il tax credit deve essere utilizzato dai
beneficiari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa, e in compensazione con il mod. F24, a partire dal 12
settembre 2020.
Bonus sanificazione, spese agevolabili
Passando alle spese
agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che le spese
per la sanificazione devono essere certificate dalle imprese che svolgono tale
attività. La certificazione, in particolare, ha il compito di attestare che le
attività poste in essere sono coerenti con quanto indicato nei protocolli di
regolamentazione vigenti.
Naturalmente le spese
sostenute per l'acquisto dei DPI (mascherine, guanti, visiere
e occhiali protettivi, ecc.) devono essere conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea.
È dunque di
fondamentale importatanza che, ai fini delle attività di controllo, i
fruitori del credito d'imposta conservino la documentazione attestante la
conformità alla normativa europea.
Continueremo a tenervi aggiornati
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