Gentile lettore,
con la presente desideriamo informarLa che, al
fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse all'emergenza epidemiologica,
l’art. 28 del DL 34/2020 ha introdotto un
nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo che presenta rilevanti differenze rispetto
al bonus botteghe e negozi disciplinato
dall'art. 65 del DL 18/2020 concernente il mese di marzo 2020.
d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile
del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati all’attività (30% in caso di affitto d’azienda).
Per le strutture alberghiere e agrituristiche il
credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi 2019.
Il credito d’imposta è parametrato
all’importo dei canoni versato a marzo, aprile e maggio (aprile, maggio,
giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Il credito d’imposta:
i)
è
utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel
modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
ii)
può
essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020).
è stato istituito il codice tributo
"6920" per consentire l’utilizzo
in compensazione del credito in parola.
Per approfondire ….. scarica la circolare
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