Gentile lettore,
con la presente desideriamo ricordarLe
che il DL "Rilancio" prevede che le
diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti
previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020.
Sono anche modificati alcuni presupposti
per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la
generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità
erogato dall’INPS).
Per il mese di Aprile
2020, l’indennità è riconosciuta
nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di
determinate condizioni, appartenenti
alle seguenti categorie:
i) lavoratori
autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione
separata INPS;
ii) lavoratori autonomi
iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e
coloni;
iii) lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria;
iv) lavoratori
dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del
turismo e degli stabilimenti termali;
v) lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo;
vi) lavoratori
stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali
e incaricati alle vendite a domicilio;
vii) collaboratori sportivi. Per
i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di
marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore
domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il
mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
Per
il mese di Maggio 2020 l’indennità è erogata
solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per
i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
i) collaboratori coordinati e continuativi
iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro
al 19.5.2020;
ii) lavoratori autonomi
iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di
almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del
secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente
sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le
eventuali quote di ammortamento);
iii) lavoratori
dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre
categorie, a maggio l’indennità è
replicata in 600,00 euro, con la
sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle
Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. È istituita una nuova indennità per i
lavoratori domestici, nella misura
di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
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