Gentile lettore,
con
la presente desideriamo informarLa che, con la recente circolare 13.6.2020
n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in merito al contributo a fondo perduto di cui
all'art. 25 del DL 34/2020.
i)
possono
beneficiare dell'agevolazione i soggetti
esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito
agrario, "titolari di partita
IVA" (salve le specifiche esclusioni), anche se in regime forfetario;
ii)
sono agevolate anche
le società tra professionisti, indipendente dal fatto che i soci si trovino
o meno nelle ipotesi di esclusione;
iii)
non rientrano tra i
soggetti beneficiari gli enti e le persone fisiche che svolgono attività
commerciali
o di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67 del
TUIR;
iv)
le persone fisiche che
esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti
possono comunque fruire del contributo a fondo perduto in relazione alle
predette attività, ove ammesse al contributo;
v)
nell'ipotesi
in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della
medesima, quest'ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo
perduto.
Si rammenta che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).
L'istanza
deve essere presentata:
i)
dal 15.6.2020 al
13.8.2020
(dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un
erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto);
ii)
mediante i canali
telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile
nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito
Internet dell'Agenzia delle Entrate;
iii)
nel
caso in cui l'ammontare del contributo
sia superiore a 150.000 euro, esclusivamente
tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it
(inclusa l'autocertificazione di regolarità antimafia).
Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza, il contributo a fondo
perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento
diretto in conto corrente bancario o
postale intestato (o cointestato) al
codice fiscale del soggetto richiedente.
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