Le questioni trattate nel documento riguardano:
i) gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (artt. da 19 a 22 del DL 18/2020);
ii) la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali.
In merito al primo gruppo, l'INPS precisa che:
i) nella domanda integrativa al FIS è necessario indicare solamente i lavoratori aggiuntivi;
ii) se viene richiesta l'integrazione salariale per un solo lavoratore, per un totale di nove settimane, gli altri lavoratori non possono accedervi, a meno che l'azienda integri la domanda già presentata (ma sempre per il periodo indicato);
iii) in caso di pagamento diretto al lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare i dati retributivi dei lavoratori esclusivamente tramite il modello SR41.
Infine, l'Istituto chiarisce che l'importo da indicare nel codice di
sospensione deve fare riferimento solo
ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, al netto delle
agevolazioni e degli sgravi.
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