Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, al fine di tenere conto delle difficoltà che i contribuenti potrebbero trovarsi ad affrontare a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus,
l'art. 24 del DL 23/2020 (decreto
"liquidità") ha sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2020,
tutti i termini previsti:
i)
dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa,
parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa
e;
ii)
dall'art. 7 della L. 448/98 in materia
di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
La sospensione in parola
comporta che i termini in questione smettono di decorrere nel periodo
indicato, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati
sospesi, il 1° gennaio 2021.
La sospensione, in concreto,
riguarda:
i)
il termine di 18 mesi per il
trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova
l'immobile acquistato;
ii)
il termine di 1 anno (decorrente
dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della ex prima casa, nel caso
in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di
diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
iii)
il termine di 1 anno per l'acquisto di un
nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per
evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato
prima di 5 anni;
iv)
il termine di 1 anno per il riacquisto di
una nuova abitazione con l'agevolazione prima casa, al fine del
godimento del credito di imposta.
L'Agenzia delle Entrate,
nella circolare 9/E/2020 ha escluso che risulti sospeso anche il termine di
5 anni entro il quale l'alienazione della prima casa determina la
decadenza.
Infatti, in tal caso, la
sospensione non opererebbe "a favore" del contribuente.
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