Gentile lettore,
con la presente desideriamo informarLa che il DL "Rilancio"
prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al
31.12.2021 per:
i) specifici interventi di
riqualificazione energetica;
ii) interventi di riduzione del
rischio sismico;
iii) installazione di impianti
fotovoltaici;
iv) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione del 110%, inoltre:
i) deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
ii)si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole umità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
L'aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e
2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
i) per lo sconto in fattura;
ii) per la cessione della detrazione.
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto
sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
i) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
ii) riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013;
iii) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
iv) recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura
o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
v) installazione di impianti
fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR
917/1986;
vi) installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del
D.L. 63/2013.
È bene precisare che, affinché la
misura diventi pienamente operativa, bisogna comunque attendere l’emanazione
dei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (previsti entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del decreto Rilancio avvenuto in data 19.5.2020) che dovranno stabilire
nel dettaglio:
i) le procedure necessarie;
ii) i requisiti tecnici dei progetti;
iii) i limiti di spesa dei singoli
interventi;
iv) i sistemi di controllo per prevenire
abusi.
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